Docenti precari, ecco come ottenere l’indennità per le ferie non godute
Il personale docente impiegato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche pubbliche ha il diritto a vedersi riconosciuta l’indennità per le ferie maturate e non godute. Questo è ciò che si prefiggono di ottenere i legali di Giustizia Scuola per i loro assistiti. Il lavoro dello Studio Legale, che da anni si batte per i diritti del personale scolastico, docente e ATA, si basa su solidi fondamenti giuridici.
Quando spetta l’indennità per le ferie non godute?
L’indennizzo, che è al centro della questione, spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra il numero complessivo di giorni di ferie maturati dall’insegnante durante l’anno scolastico e il numero dei giorni di ferie effettivamente beneficiati nel corso di tale anno.
Su quali fondamenti giuridici si basa il ricorso
I docenti precari, che negli ultimi 10 anni abbiano stipulato contratti fino al 30 giugno con l’istituzione scolastica, possono così avere la possibilità di non perdere il diritto all’ indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averne chiesto la fruizione. Ad ulteriore conferma di quanto sopracitato, sulla scia delle sentenze emesse sia dalle principali corti d’Appello che dalla suprema Corte di Cassazione, numerosi Tribunali si sono pronunciati favorevolmente. È infatti dalla lettura dell’art. 1, comma 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 2012 che si è giunti a riconoscere a tutti i docenti precari il pagamento per le ferie maturate e non godute alla scadenza del contratto. Il comma 54 ha per l’appunto posto una disposizione riguardante la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il comma 55, invece, stabilisce che il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente, supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Infine, il comma 56 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Conclusioni
In base a quanto riportato finora, quella di vedersi riconosciuta l’indennità per le ferie non godute non è solo un’opportunità, ma un vero e proprio diritto sancito dalla legge. Coloro che vorranno affidarsi alle sapienti mani degli avvocati di Giustizia Scuola, esperti in diritto scolastico, sapranno che verranno guidati passo passo nel processo di recupero di ciò che spetta loro di diritto.